Regolamento per le stazioni di Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale

Visto

  • l’art. 27 del Regolamento UE 2021/782 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario –
    “Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza";
  • l’art. 17.1 del DPR 753/80 – “Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all’uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l’ordine e la sicurezza dell’esercizio”; 
  • l’art. 20.1 del DPR 753/80 – “Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l’accesso e la sosta delle persone, nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali, hanno luogo in base a quanto previsto dalle predette aziende”
  • l’art. 23.1 del DPR 753/80 – “I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, […]”
  • l’art. 24.1 del DPR 753/80 – “I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione […]”
  • l’art. 30.1-2 del DPR 753/80 – “È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi. È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo”
  • l’art. 31.1 del DPR 753/80 – “Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio”.

Si stabilisce

A- Le stazioni indicate sul sito internet RFI alla pagina https://www.rfi.it/it/Sicurezza-e-tecnologie/sicurezza-first/security/gate-e-videosorveglianza.html sono suddivise in due aree distinte mediante apposite infrastrutture debitamente segnalate: 

  • area commerciale (definita di I livello), di libero accesso, nella quale l’ingresso non è soggetto ad autorizzazione né al possesso di titolo di viaggio ferma restando, all’interno di essa, la vigenza delle norme del DPR 753/1980 e di ogni altro regolamento ferroviario; 
  • area di esercizio (definita di II livello), in prossimità dei binari, protetta da specifiche delimitazioni architettoniche, all’interno della quale l’accesso è consentito esclusivamente ai viaggiatori che usufruiscono del mezzo ferroviario e ad altro personale e mezzi autorizzati, previo controllo della regolarità del titolo autorizzativo da parte del personale preposto dal Gestore dell’Infrastruttura che presidia i gate/tornelli di ingresso rivestendo la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio / Pubblico Ufficiale nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni. 

B- Costituisce titolo autorizzativo per l’accesso all’area di II livello il possesso di un idoneo titolo di viaggio, regolarmente convalidato nei casi previsti, riferibile all’impianto/stazione di partenza o di interscambio, fatti salvi i casi specifici riferibili a singole Imprese Ferroviarie.  L’accesso all’area di II livello è consentito ai viaggiatori nei 40 minuti precedenti l’orario di partenza del treno indicato sul titolo di viaggio. Parimenti, il limite massimo di permanenza all’interno dell’area di II livello – ad esempio in caso di interscambio –  è limitato a 40 minuti, fatti salvi i casi di ritardo del treno. I viaggiatori che durante i controlli all’interno dell’area protetta di II livello dovessero risultare in attesa prolungata – oltre 40 minuti rispetto all’orario di partenza del treno indicato sul titolo di viaggio – saranno accompagnati all’esterno (in caso di necessità con il concorso della Polizia Ferrovia) sempre che non risulti imminente la partenza del proprio treno.

C- I viaggiatori devono uniformarsi agli obblighi e ai divieti resi manifesti dalle aziende esercenti e sono in ogni caso tenuti a comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danno a sé o ad altre persone, nonché ai beni mobili ed immobili della stazione, mantenendo comportamenti e decoro consoni. Ai fini della salvaguardia della regolarità dell’afflusso/deflusso dei viaggiatori in sicurezza, sono vietati comportamenti dilatori, di intralcio e/o ostruttivi delle operazioni di verifica del titolo di viaggio. 

D- Per motivi di sicurezza, il gestore si può riservare la facoltà di chiudere per il tempo necessario tutti gli accessi all’area protetta. 

E- I controlli dei titoli autorizzativi espletati in corrispondenza dei gate /tornelli di accesso, che non sostituiscono in alcun modo il controllo dei biglietti effettuato dal personale a bordo treno, sono ripetibili all’interno dell’area di II livello. Chiunque si trovi all’interno della predetta area sprovvisto del titolo autorizzativo e comunque senza alcuna ragione oggettiva per sostarvi oltre il tempo consentito, sarà sanzionato e ed invitato ad allontanarsi come previsto dal presente regolamento, in caso di necessità con il concorso della Polizia Ferroviaria. 

F- Anche al fine di agevolare la scorrevolezza dei flussi di accesso, all’atto di presentarsi presso i gate i viaggiatori hanno l’obbligo di esibire, ove richiesto, il titolo autorizzativo per il controllo (corredato di valido documento di identità qualora necessario per il viaggio e regolarmente convalidato nei casi previsti). È onere dei viaggiatori presentarsi in tempo utile per le operazioni di verifica e per la partenza del treno. Pur in sussistenza dei requisiti per l’accesso all’area di II livello, il personale ferroviario incaricato del controllo ha facoltà di precludere l’ingresso ai viaggiatori in caso di inottemperanza alle prescrizioni del personale stesso o di comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza, offendere la decenza o recare disturbo agli altri viaggiatori. In tali eventualità il personale ferroviario incaricato del controllo non potrà essere ritenuto responsabile della mancata fruizione del viaggio. 

F-bis- Nelle stazioni in cui il controllo dei titoli di viaggio è effettuato mediante i tornelli, i viaggiatori devono attendere il proprio turno dietro l’apposita linea di segnalazione e transitare uno alla volta.

Effettuato l’accesso all'area di II livello, il viaggiatore non potrà utilizzare il medesimo titolo di viaggio per accedere nuovamente attraverso il tornello. Pertanto, nel caso in cui il viaggiatore necessiti di uscire dall’area di II livello, dovrà previamente rivolgersi al personale preposto il quale, insindacabilmente, valuterà la possibilità di concedere un ulteriore accesso in casi caratterizzati da necessità ed urgenza (ad esempio, fruizione di servizi igienici o di assistenza).

G- Ai fini del presente regolamento è fatto obbligo di conservare il titolo autorizzativo per tutto il periodo di permanenza all’interno della stazione e in ogni caso sino alla definitiva uscita dall’area di II livello. 

H- Non sono ammessi accompagnatori all’interno dell’area protetta di II livello, fatta eccezione per gli assistenti di Persone a Mobilità Ridotta. Previa valutazione insindacabile del personale ferroviario incaricato dei controlli, potranno eventualmente essere accordate eccezioni dettate da esigenze di carattere eccezionale e specifico (ad esempio, accompagnatori di minori, anziani).

I- Salve diverse disposizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria, gli appartenenti alle Forze di Polizia sono autorizzati ad accedere per ragioni di servizio all’interno dell’area di II livello previa presentazione della tessera di riconoscimento.

J- Fermo restando quanto sopra prescritto, l’accesso di animali nelle aree di stazione è disciplinato dal citato DPR 753/80 e dalle singole disposizioni delle Imprese Ferroviarie, fatta eccezione per i cani da assistenza/guida delle Persone a Mobilità Ridotta. 

K- L’attraversamento delle aree di I e II livello della stazione con biciclette, monopattini od altri veicoli a propulsione elettrica o manuale è consentito unicamente con il mezzo condotto a mano; l’accesso all’area protetta è consentito solo se muniti dell’apposito titolo di viaggio; non è consentito parcheggiare le biciclette e gli altri veicoli fuori dagli spazi appositamente previsti. 

L- Il presente regolamento è affisso nelle stazioni indicate sul sito internet RFI alla pagina https://www.rfi.it/it/Sicurezza-e-tecnologie/sicurezza-first/security/gate-e-videosorveglianza.html e sul sito internet di Grandi Stazioni Rail S.p.A.

SANZIONI

Salvo quanto previsto dal DPR 753/1980 per ulteriori fattispecie di violazione, i trasgressori delle disposizioni del presente regolamento sono soggetti a sanzione amministrativa da Euro 20,00 a Euro 50,00 (art. 17 DPR 753/1980; importi aggiornati come previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n.94) e passibili di denuncia penale nei casi previsti dalla legge. 

Inoltre, a maggio 2021, nella stazione di Roma Termini sono stati attivati i tornelli che consentono ai viaggiatori di accedere ai binari in modo veloce e sicuro, grazie agli appositi strumenti di lettura del titolo autorizzativo (come meglio illustrato nel video dimostrativo).

I tornelli saranno installati anche nelle stazioni di Milano Centrale e Napoli Piazza Garibaldi.