Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono vietate le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.
Gli articoli dal 49 al 56 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" fissano le distanze che deve rispettare chi costruisce, amplia o ricostruisce edifici o manufatti, ma anche chi coltiva terreni a bosco, effettua depositi, recinta o scava canali.
La deroga alle distanze dalla linea ferroviaria è un’ipotesi del tutto eccezionale che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo non è obbligata a rilasciare, ma è tenuta a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa.
RFI, infatti, può autorizzare la deroga alle distanze legislativamente stabilite per legge (art. 60 DPR 753/1980) quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono. L’organo di RFI competente ad emettere il provvedimento è la Struttura Organizzativa Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture competente per territorio.
Le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza ferroviaria, rumore ed edilizia connesse al procedimento di autorizzazione in deroga sono • il DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" • il D.M. 3 Agosto 1981 "Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17 , della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni" • il D.M. 31 ottobre 2000 138 T "Atto di concessione dei servizi e delle attività relative all’esercizio ferroviario di trasporto pubblico" • il Decreto 17 gennaio 2018 (NTC 2018) "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" • la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i. più i relativi Decreti attuativi • l'UNI 9614:1990 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo” • il DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” • la Normativa correlata in tema sicurezza.
In base all'area geografica di interesse è possibile inviare la richiesta, completa della documentazione tecnica indicata in "Come inviare la richiesta", in formato cartaceo o digitale ad uno degli indirizzi riportati in tabella.
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIT) | Indirizzo | PEC |
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Ancona | Via Marconi, 44 - 60125 Ancona (AN) | rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it |
Bari | Piazza Aldo Moro, Strada Interna FS n.57 - 70122 Bari (BA) | rfi-dpr-dtp.ba.it@pec.rfi.it |
Bologna | Via Giacomo Matteotti, 5 – 40129 Bologna (BO) | rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it |
Cagliari | Via Roma, 22 - 09123 Cagliari (CA) | rfi-dpr-dtp.ca.ing@pec.rfi.it |
Firenze | Viale Francesco Redi nc. 2 - 50144 - Firenze (FI) | rfi-dpr-dtp.fi.ingtecn@pec.rfi.it |
Genova | Piazza Acquaverde, 4 - 16126 Genova (GE) | rfi-dpr-dtp.ge.it@pec.rfi.it |
Milano | Via E. Breda, 28 - 20126 Milano (MI) | rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it |
Napoli | Corso A. Lucci, 156 - 80143 Napoli (NA) | rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it |
Palermo | Piazzetta Cairoli, 5 - 90123 Palermo (PA) | rfi-dpr-dtp.pa.ing@pec.rfi.it |
Reggio Calabria | Via S.Francesco da Paola, 58/A - 89127 Reggio Calabria (RC) | rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it |
Roma | Via Marsala, 75 - 00185 Roma (Roma) | rfi-dpr-dtp.rm.it@pec.rfi.it |
Torino | Via Sacchi, 3 - 10125 Torino (TO) | rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it |
Trieste | Via Flavio Gioia, 4 - 34135 Trieste (TS) | rfi-dpr-dtp.ts.soi@pec.rfi.it |
Venezia | Via Trento, 38 - 30171 Mestre (VE) | rfi-dpr-dtp.ve.soit@pec.rfi.it |
Verona | Piazzale XXV Aprile, 6 - 37138 Verona (VR) | rfi-dpr-dtp.vr.it@pec.rfi.it |
La documentazione tecnica dovrà essere firmata e timbrata da un progettista abilitato all’esercizio della professione e i file firmati digitalmente. A valle della presentazione della domanda da parte del proprietario o da un soggetto delegato con specifico mandato sarà richiesto un versamento di un acconto per le spese di istruzione della pratica (i dati necessari per il bonifico saranno forniti da RFI).
Di seguito sono indicati i principali documenti necessari per procedere con l'invio della richiesta. RFI potrà richiedere eventuali integrazioni documentali che riterrà necessarie al fine del completamento della richiesta.
* per edifici già realizzati