Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono vietate le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

Gli articoli dal 49 al 56 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" fissano le distanze che deve rispettare chi costruisce, amplia o ricostruisce edifici o manufatti, ma anche chi coltiva terreni a bosco, effettua depositi, recinta o scava canali.

La deroga alle distanze dalla linea ferroviaria è un’ipotesi del tutto eccezionale che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo non è obbligata a rilasciare, ma è tenuta a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa.

RFI, infatti, può autorizzare la deroga alle distanze legislativamente stabilite per legge (art. 60 DPR 753/1980) quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono. L’organo di RFI competente ad emettere il provvedimento è la Struttura Organizzativa Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture competente per territorio.

Le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza ferroviaria, rumore ed edilizia connesse al procedimento di autorizzazione in deroga sono il DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" • il D.M. 3 Agosto 1981 "Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17 , della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni" il D.M. 31 ottobre 2000 138 T "Atto di concessione dei servizi e delle attività relative all’esercizio ferroviario di trasporto pubblico"  il Decreto 17 gennaio 2018 (NTC 2018) "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»"  la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i. più i relativi Decreti attuativi • l'UNI 9614:1990 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”  il DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”  la Normativa correlata in tema sicurezza.

In base all'area geografica di interesse è possibile inviare la richiesta, completa della documentazione tecnica indicata in "Come inviare la richiesta", in formato cartaceo o digitale ad uno degli indirizzi riportati in tabella.

 Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIT) Indirizzo PEC
Ancona Via Marconi, 44 - 60125 Ancona (AN) rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it
Bari Piazza Aldo Moro, Strada Interna FS n.57 - 70122 Bari (BA) rfi-dpr-dtp.ba.it@pec.rfi.it
Bologna Via Giacomo Matteotti, 5 – 40129 Bologna (BO) rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it
Cagliari Via Roma, 22 - 09123 Cagliari (CA) rfi-dpr-dtp.ca.ing@pec.rfi.it
Firenze Viale Francesco Redi nc. 2 - 50144 - Firenze (FI) rfi-dpr-dtp.fi.ingtecn@pec.rfi.it
Genova Piazza Acquaverde, 4 - 16126 Genova (GE) rfi-dpr-dtp.ge.it@pec.rfi.it
Milano Via E. Breda, 28 - 20126 Milano (MI) rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it
Napoli Corso A. Lucci, 156 - 80143 Napoli (NA) rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it
Palermo Piazzetta Cairoli, 5 - 90123 Palermo (PA) rfi-dpr-dtp.pa.ing@pec.rfi.it
Reggio Calabria Via S.Francesco da Paola, 58/A - 89127 Reggio Calabria (RC) rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it
Roma Via Marsala, 75 - 00185 Roma (Roma) rfi-dpr-dtp.rm.it@pec.rfi.it
Torino Via Sacchi, 3 - 10125 Torino (TO) rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it 
Trieste Via Flavio Gioia, 4 - 34135 Trieste (TS) rfi-dpr-dtp.ts.soi@pec.rfi.it
Venezia Via Trento, 38 - 30171 Mestre (VE) rfi-dpr-dtp.ve.soit@pec.rfi.it 
Verona Piazzale XXV Aprile, 6 - 37138  Verona (VR) rfi-dpr-dtp.vr.it@pec.rfi.it

La documentazione tecnica dovrà essere firmata e timbrata da un progettista abilitato all’esercizio della professione e i file firmati digitalmente. A valle della presentazione della domanda da parte del proprietario o da un soggetto delegato con specifico mandato sarà richiesto un versamento di un acconto per le spese di istruzione della pratica (i dati necessari per il bonifico saranno forniti da RFI).

Di seguito sono indicati i principali documenti necessari per procedere con l'invio della richiesta. RFI potrà richiedere eventuali integrazioni documentali che riterrà necessarie al fine del completamento della richiesta.

  • Fac Simile della domanda 
  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali
  • Copia del Titolo di Proprietà;
  • Copia delle concessioni edilizie esistenti o di altro titolo legittimante la costruzione, ovvero, in mancanza dei predetti documenti, ricostruzione normativa in base alla quale l’edificio è stato legittimato;
  • Copia della documentazione catastale (planimetrica catastale e visura storica) e del certificato di agibilità;
  • Elenco dei vincoli presenti o dichiarazione asseverata di inesistenza vincoli;
  • Copia del permesso di costruire (laddove presente);
  • Certificato di idoneità statica o sismico ai sensi del DM 15.5.1985 e del DM 20.9.1985 *;
  • Copia della richiesta al Comune della domanda di Condono/Sanatoria*;
  • Relazione tecnica esplicativa delle opere da realizzare accompagnata da una chiara planimetria in cui venga rappresentato lo stato di fatto del fabbricato da cui emergano le parti di fabbricato autorizzate (se presenti), le parti di fabbricato di nuova realizzazione da rappresentare graficamente con distinte colorazioni ed in rapporto ai binari più vicini. Inoltre, dovrà essere fornita una tabella di sintesi indicante i metri quadri ed i metri cubi di quanto sopra esposto; 
  • Documentazione fotografica del sito/fabbricato

 

* per edifici già realizzati