Il presente prospetto riproduce in forma sintetica il contenuto delle norme europee e nazionali in materia di diritti minimi degli utenti del trasporto ferroviario, tuttavia esso ha una finalità meramente descrittiva e non assume, dunque, valore legale.
Per quanto qui non espressamente riportato e per ogni dubbio, anche di carattere interpretativo, si fa espresso rimando al Regolamento (UE) 782/2021, al D. Lgs. 70/2014 nonché alle Delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106 del 25 ottobre 2018 e n. 21 dell’8 febbraio 2023.
Informazioni di viaggio
Il passeggero ha diritto di ottenere dalle imprese ferroviarie, dai tour operator e dai venditori di biglietti, sia prima della partenza sia durante il viaggio, informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di trasporto quali, ad esempio, quelle relative ad orari e tariffe di viaggio, ai servizi disponibili a bordo treno, alle modalità da seguire per la denuncia e il recupero dei bagagli smarriti, a eventuali perturbazioni e ritardi.
Informazioni di accessibilità
Il passeggero ha diritto di essere informato sull’accessibilità dei servizi ferroviari e delle stazioni.
In particolare, ha diritto di ottenere dal gestore della stazione informazioni aggiornate su eventuali malfunzionamenti di dotazioni di accessibilità delle stazioni (ad esempio gli ascensori) e sui relativi tempi di ripristino.
Trasporto di biciclette
Fatte salve eventuali limitazioni dovute a ragioni operative o di sicurezza, i passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno. Le imprese ferroviarie possono limitare il trasporto di biciclette sulla base del peso e delle dimensioni delle stesse.
Acquisto biglietti
Il passeggero ha diritto di acquistare il proprio biglietto e, ove disponibile, un biglietto cumulativo, almeno attraverso una delle modalità di vendita seguenti: allo sportello, presso le biglietterie self-service, telefonicamente, via internet e a bordo treno.
Risarcimento per danni ai passeggeri
In caso di lesioni o decesso di passeggeri in conseguenza di incidenti legati all’esercizio ferroviario, è dovuto un adeguato risarcimento da parte dell’Impresa Ferroviaria, commisurato al danno subito. In anticipo rispetto alla definizione del risarcimento, l’Impresa Ferroviaria deve inoltre garantire il pagamento delle spese necessarie a far fronte alle immediate esigenze economiche.
Indennizzo per ritardi e soppressioni
Il passeggero ha diritto di essere informato sulle variazioni al servizio di trasporto (cancellazioni, ritardi, ecc.) non appena queste informazioni siano disponibili.
In caso di ritardo all’arrivo o alla partenza, i passeggeri hanno diritto a ricevere, dall’Impresa Ferroviaria o dal Gestore della Stazione, informazioni sulla situazione e sull’orario previsto di partenza e di arrivo.
I passeggeri hanno inoltre diritto a ricevere gratuitamente, in funzione dei tempi di attesa e nei casi in cui sia materialmente possibile:
In caso di ritardo o soppressione del proprio treno i passeggeri possono richiedere alle imprese ferroviarie un compenso minimo del:
L’indennizzo non è dovuto qualora: a) l’informazione del ritardo sia stata fornita prima dell’acquisto del biglietto; b) il ritardo, proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo, rimanga inferiore a 60 minuti; c) qualora il ritardo sia avvenuto per cause non imputabili all’impresa ferroviaria.
Rimborso e itinerari alternativi
Se è prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il viaggio subisca un ritardo pari o superiore a 60 minuti, il passeggero ha diritto di scegliere fra le seguenti alternative: proseguire per la destinazione finale con un itinerario alternativo a condizioni di trasporto simili; posticipare il viaggio ad altra data; rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale del biglietto.
Se le opzioni disponibili per l’itinerario alternativo non sono comunicate al passeggero entro 100 minuti dall’ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, il passeggero ha diritto di organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus. L’impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti.
Indennizzo per i titolari di abbonamento
I passeggeri titolari di un abbonamento per il trasporto ferroviario (mensile o annuale) che subiscano un susseguirsi di ritardi e cancellazioni dei treni durante il periodo di validità dell’abbonamento hanno diritto ad un indennizzo adeguato secondo le modalità fissate dall’Impresa Ferroviaria.
In ogni caso i titolari di abbonamento hanno diritto ad un indennizzo qualora, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni uguale o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore ai 15 minuti o venga soppresso, pari:
Accessibilità ai servizi ferroviari e alle stazioni per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta
Le Imprese Ferroviarie e i Gestori delle Stazioni devono garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché l’accessibilità dei treni e degli altri servizi ferroviari, per quanto possibile, cioè in conformità alla normativa vigente.
In particolare, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto a:
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno inoltre diritto ad essere informate, prima del viaggio, dalle Imprese Ferroviarie e dai Gestori di Stazione, sugli eventi che comportano variazioni delle condizioni di accesso e fruibilità dei servizi ferroviari e delle stazioni.
Risarcimento e indennizzo in favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto a:
Reclami
Il passeggero ha diritto di ricevere risposta ai reclami presentati all’impresa ferroviaria o al gestore di stazione. Trascorsi 30 giorni senza aver ricevuto risposta, o laddove la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per informazioni: sito web autorita-trasporti.it) nonché presentare un’istanza di conciliazione al Servizio conciliazioni ART disponibile al link: https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/, alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica.
Per informazioni relative ai ritardi, alle cancellazioni dei treni, alle condizioni di accessibilità e fruibilità delle stazioni consultare il sito web www.rfi.it.