Una guida sintetica con le istruzioni per effettuare una segnalazione e l’elenco degli idonei canali di comunicazione e trasmissione.

I dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso RFI S.p.A.; i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso RFI S.p.A.; gli azionisti e le persone di RFI S.p.A. con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. 

Le segnalazioni possono essere effettuate anche: 

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 

b) durante il periodo di prova; 

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. o a Terzi, che possano integrare:

1) violazioni del Modello 231 di RFI S.p.A. e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anticorruzione e dell’Anti Bribery&Corruption management system (di seguito “ABC system”) di RFI S.p.A. e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, al Gruppo FS Italiane;

2) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

3) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

4) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;

5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

7) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

RFI S.p.A. mette a disposizione i seguenti canali di trasmissione:

  • piattaforma informatica: accessibile dal sito internet di RFI S.p.A. - www.rfi.it - e dalla intranet aziendale. Tale canale è considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni;
  • posta ordinaria: all’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma ovvero Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma;
  • posta elettronica: all’indirizzo di posta elettronica ComitatoEticoRFI@rfi.it ovvero org.vig@rfi.it;
  • linea telefonica/sistema di messaggistica vocale: in fase di implementazione, prevede la registrazione e la trascrizione della conversazione dietro consenso espresso del Segnalante;
  • verbalmente: mediante dichiarazione rilasciata dal Segnalante, in apposita audizione fissata entro un termine ragionevole, al Comitato Etico/all’Organismo di Vigilanza di RFI S.p.A., riportata a verbale e sottoscritta dal Segnalante.

Le segnalazioni possono permettere all’azienda di individuare per tempo e porre rimedio a fatti illeciti o irregolari che possono ledere l’interesse e l’integrità del Gruppo o di terzi.

Nel rispetto delle previsioni di legge RFI S.p.A. garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato al Gruppo FS Italiane.

Il Segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

RFI S.p.A. tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l’appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio “need to know”. La Persona Coinvolta viene informata dell’esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento dell’identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell’esito dell’istruttoria, salvi i casi espressamente previsti dalla procedura aziendale in materia.

Possono essere inviate segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, RFI S.p.A. auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Gli organi aziendali preposti (il Comitato Etico e l’Organismo di Vigilanza) verificano il contenuto della segnalazione e svolgono attività di accertamento sui fatti segnalati per verificarne la fondatezza e consentire l’adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

Le segnalazioni calunniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge ed in via disciplinare dalla Società. 

I dati vengono trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia. Le informazioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento sono disponibili sul sito internet di RFI S.p.A. e sulla intranet aziendale.