In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2018/1795, un Richiedente che intende effettuare un nuovo servizio ferroviario passeggeri deve notificare al Gestore dell'infrastruttura e all’ART tale sua intenzione entro il termine di cui all'articolo 24 del d.lgs. 112/2015 di almeno 18 mesi antecedenti al previsto avvio del servizio.

Entro un mese dalla pubblicazione della predetta notifica sul sito web istituzionale dell’ART il GI comunica all’Autorità stessa ed al proponente l’esito motivato della valutazione di compatibilità tecnico-operativa di massima del nuovo servizio con riferimento esclusivo alle caratteristiche tecniche e di esercizio delle infrastrutture interessate, senza considerare i livelli attuali e prospettici di capacità allocata.

In coerenza con quanto descritto al par. 4.2 del PIR, al fine di permettere l’effettuazione di detta valutazione da parte del GI, il soggetto Richiedente è tenuto a fornire, all’atto della notifica dell’intenzione di avviare il nuovo servizio di trasporto passeggeri, almeno le seguenti informazioni minime:

  • caratteristiche tecniche del materiale rotabile (quali sagoma, lunghezza, massa, massa assiale, sistema di trazione, sistemi di protezione della marcia);
  • elenco delle linee sulle quali il Richiedente intende effettuare il servizio;
  • data prevista di avvio del servizio.

Il GI effettuerà la valutazione tecnico-operativa di massima del nuovo servizio attraverso la comparazione dei dati tecnici comunicati dal Richiedente con le caratteristiche tecniche e di esercizio delle infrastrutture interessate. Il GI, nel trasmettere l’esito delle verifiche secondo le tempistiche sopra riportate, comunicherà, altresì, l’indicazione di eventuali modifiche tecniche necessarie affinché il servizio notificato possa essere programmato in esercizio. Resta inteso che l’effettivo esercizio del servizio resta subordinato alle regole previste dai parr. 3.4.1 e 3.4.2 del PIR relativamente alla compatibilità treno-tratta ed accettazione del personale con mansioni di sicurezza.